Lettera di Manleva

Parliamo ora delle lettere di manleva che spesso vengono rilasciate dalle società che operano nel settore della liberazione/cessione/dismissione della multiproprietà. Come esempio, utilizzeremo una lettera di manleva rinvenuta nel sito internet di una di queste società. Una simile tipologia di lettera dovrebbe sollevare il multiproprietario dalle future responsabilità patrimoniali che derivano dall’essere titolare di una multiproprietà. Difatti, questo non corrisponde esattamente alla VERITÀ.

La DICHIARAZIONE DI MANLEVA, o lettera di manleva, solleva un soggetto dagli obblighi verso una determinata attività o titolarità. Come ogni accordo, deve rispettare determinati canoni che sono:

  • avere un oggetto determinato o determinabile (in altri termini: ciò che si va a manlevare deve essere descritto in modo particolareggiato: di cosa si tratta, luogo per esteso, appartamento – periodo, numero associazione/certificato, inscritto al Registro della Proprietà/Catasto con numero-particella-libro, …);
  • indicare un limite economico massimo a garanzia;
  • Se riguarda eventi o obbligazioni future (es.: spese condominiali) deve indicare un importo massimo a futura garanzia.

Evidenziamo: chi si fa manlevare è sempre tenuto a versare le somme dovute, es. all’amministratore condominiale, e solo successivamente potrà rivalersi su chi si è impegnato a manlevarlo, sempre che nella lettera di manleva siano state indicate le somme massime a carico del mallevadore.

Quindi, per concludere, la lettera di manleva, che nel nostro caso è stata ricavata dal sito della Multyex, non presenta le garanzie legali e giuridiche a favore del multiproprietario di essere esonerato da future richieste economiche da chi gestisce la multiproprietà.

La manleva non è concepita quando è fornita solo ai fini di liberatoria; ad esempio andrebbe solamente a penalizzare gli eventuali creditori. Ovvero, nei termini in cui viene concepita e utilizzata dalle società che operano nel settore della “liberazione” della multiproprietà, la manleva non ha effetto liberatorio per il titolare di un prodotto vacanze – certificato associativo, diritto d’uso straniero, etc. – in quanto si tratta di un mero rapporto interno non opponibile alla multiproprietà stessa).

Di seguito, riportiamo uno schema esemplificativo del funzionamento della manleva, dal quale si potrà capire e appurare come questa opera e dal quale si può ricavare che il mallevadore non solleva il manlevato dai debiti verso terzi. Infatti, il creditore richiede gli importi dovuti al debitore-manlevato, il quale essendo l’unico obbligato sarà tenuto a versare le somme richieste, rivalendosi eventualmente sul mallevadore.

La manleva

Mallevadore

(garante)

 

 

↕↕

 

Terzi

(creditori)

Manlevato

(debitore)

 

Di conseguenza, il multiproprietario resterà titolare del diritto e responsabile del pagamento delle spese di gestione.

Per concludere, siamo certi che il mallevadore, normalmente una società, estraneo al rapporto multiproprietario-prodotto vacanza, risponda in futuro dei debiti accumulati?

Ci chiediamo, allora, come mai le società che contattano i nostri clienti, a titolo esemplificativo la Multyex, riferisce loro, così come pure lo conferma per iscritto sia tramite mail che tramite posta ordinaria, che per non avere più il diritto in “multiproprietà”, nel caso di Certificati o diritti d’uso, E’ NECESSARIA LA LIBERATORIA DA PARTE DEL RESIDENCE O UNA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PRATICA DA PARTE DI UN LEGALE (che, comunque, a nostro parere, il Legale che ha assistito il multiproprietario dovrà detenere, anch’egli, prove certe circa la conferma di cancellazione della titolarità del diritto). Tutto questo, a loro dire e scrivere, entro un termine di circa 6 mesi!

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